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STUDIO LEGALE a Cosenza | AVVOCATO PEPPINO RUSSO




Ricorsi

Studio legale Peppino Russo (Cosenza)

Ricostruzione Carriera

Riconoscimento servizi pre-ruolo scuola statale e paritaria – Docenti e Ata


È possibile recuperare gli anni persi. Ricostruzione della carriera del personale docente e Ata assunto con contratto a tempo indeterminato. Il Miur riconosce solo parzialmente il servizio pre-ruolo svolto presso la scuola statale negando del tutto il riconoscimento dei servizi prestati presso la scuola paritaria. I Tribunali riconoscono l’integrale servizio pre-ruolo. Può partecipare al ricorso tutto il personale, docente e ATA con contratto a tempo indeterminato, che ha ottenuto il decreto di ricostruzione di carriera da non più di 10 anni.
Il ricorso è teso ad ottenere il riconoscimento per INTERO di tutto il servizio pre-ruolo 180 giorni di servizio per ogni anno scolastico) con conseguente beneficio economico, arretrati, scatti stipendiali. Attualmente la ricostruzione di carriera viene effettuata riconoscendo i primi 4 anni per intero e solo i 2/3 per il restante servizio, nessun riconoscimento viene dato per il servizio svolto nelle scuole paritarie. Il servizio pre-ruolo vale esattamente come il servizio di ruolo ai fini della ricostruzione di carriera, a sancirlo la Corte di Cassazione con una doppia sentenza del 28 novembre 2019 (n. 31149 e n. 31150) in cui ha sancito in maniera inequivocabile l’equivalenza tra servizio di ruolo e servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera. Con la prima sentenza, infatti, ha stabilito che l’articolo 485 del D.lgs. n. 297 del 1994, che riconosce solo parzialmente il servizio pre-ruolo, si pone in aperto “contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE e va pertanto disapplicato”. Sullo stesso tono la sentenza n. 31150, la quale stabilisce che l’art. 569 del D.lgs. n. 297 del 1994, rivolto questa volta al personale ATA, “si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE e va pertanto disapplicato”. CONTATTACI PER ADERIRE AL RICORSO.

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