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Studio legale Peppino Russo (Cosenza)

RICALCOLO PENSIONI MILITARI ex art. 54 DPR n. 1092/1973 – applicazione aliquota al 44%

Ricalcolo pensioni militari

RICALCOLO PENSIONI MILITARI ex art. 54 DPR n. 1092/1973 – applicazione aliquota al 44%
La Corte dei Conti, a partire dalla fine del 2017, ha aperto alla possibilità di riconoscere agli arruolati in un qualsiasi corpo militare (Carabinieri, Marina Militare, Esercito, Aeronautica Militare, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Forestale, Polizia Penitenziaria e Polizia ad ordinamento militare) l’applicazione dell’aliquota maggiorata al 44%, di cui all’art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973, ingiustamente negata dall’INPS, che continua ad applicare erroneamente in questi casi l’aliquota ridotta al 35,9%, di cui all’art. 44 del medesimo decreto, nonostante la disposizione sia destinata ai pubblici dipendenti civili (e non ai militari, come invece l’art. 54).

REQUISITI                  

Non si richiede più il requisito del raggiungimento minimo di 15 anni di contribuzione al 31/12/1995, essendo sufficiente percepire la pensione militare con il sistema di calcolo misto (retributivo e contributivo). Si tratta, orientativamente, degli arruolati negli anni 1979/1980/1981.  il riconoscimento di tale aliquota deve spettare anche al personale della Polizia di Stato, ad una condizione: gli interessati devono essersi arruolati prima del 25 giugno 1982, data a partire della quale la Polizia, nel nostro Paese, è stata smilitarizzata, passando da corpo di polizia ad ordinamento militare a corpo di polizia ad ordinamento civile.

Analogamente, la suddetta aliquota maggiorata spetta anche ai dipendenti del corpo di Polizia Penitenziaria, alla stessa condizione di cui sopra, sia pure con un riferimento temporale diverso: i richiedenti devono infatti essersi arruolati prima del 15 dicembre 1990, data in cui è stata disposta con la legge n. 395/1990 la smilitarizzazione nel nostro sistema ordinamentale anche di questa forza di polizia. Il possesso dello status di militare deve sussistere solo al momento dell’arruolamento, e non per l’intera carriera. Ciò comporterà, per esempio, che potranno agire anche coloro che si siano arruolati nel disciolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza (oggi Polizia di Stato) in un momento antecedente al 25 giugno 1982.

Il ricalcolo comporta un aumento della pensione variabile dalle 150,00 € alle 250,00 € mensili circa, oltre il diritto agli arretrati  maturati per gli ultimi 5 anni.

  Sent.1-2021-QM-PRES-SEZ-710-QM-Corte dei Conti

 

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