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Studio legale Peppino Russo (Cosenza)

Ricorsi docenti di religione

Ricorsi docenti di religione

Ricorsi docenti di religione cattolica per la riqualifica dei contratti a tempo determinato e la richiesta di risarcimento del danno. A seguito della Sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Europea del 13 gennaio 2022, tutti i docenti precari di religione con 36 mesi di servizio su posto libero e vacante, possono ricorrere al Giudice del lavoro per la stabilizzazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o il risarcimento del danno.

Infatti la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 gennaio 2022 stabilisce il seguente principio di diritto: La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall’applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall’altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un’autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l’insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato.
Già le prime sentenze che hanno statuito che deve certamente riconoscersi il diritto degli insegnanti al risarcimento del danno subito per la precarizzazione cui sono stati sottoposti, l’indebita precarizzazione in cui consiste il c.d. danno comunitario da reiterazione dei contratti a termine e da ciò deriva, secondo i principi delineati dalle Sezioni Unite, l’esonero dalla prova del concreto pregiudizio. I giudici dei tribunali italiani, a causa della reiterazione abusiva, hanno condannato il ministero al pagamento, in alcuni casi, di un'indennità risarcitoria nella misura pari a mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, attribuendo una mensilità risarcitoria ogni 12 mesi di abusiva reiterazione (oltre il trentaseiesimo mese), considerato il limite minimo di 2,5 mensilità.

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